IL Patentino
La specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici, il cosiddetto “patentino”, è entrata in vigore dal 12 marzo 2013 con l’Accordo tra Governo e Regioni – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 – in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08).
Il termine “patentino” viene utilizzato comunemente anche se in modo improprio: non si tratta di una vera patente, come quelle rilasciate alla Motorizzazione Civile, ma di un attestato di formazione/abilitazione.
L’abilitazione alla guida dei Macchinari ed utilizzo delle attrezzature è richiesta agli operatori che devono guidare i mezzi, nonché ai lavoratori autonomi e ai datori devono di lavoro, qualora anche questi ultimi non utilizzino gli stessi.
È obbligatorio avere il documento che attesta la formazione/abilitazione dei macchinari e attrezzature come stabilito dal Decreto.
L’attestato che abilita alla conduzione delle macchine si ottiene frequentando un corso di formazione teorico-pratico della durata variabile in linea con l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, allegato IX.
La formazione prevede una parte teorica, suddivisa in 2 Moduli Giuridico-Normativo e Tecnico, e un Modulo Pratico. Al termine di questi moduli si procede allo svolgimento di un test di verifica dell’apprendimento.
Ultimato il corso di formazione i corsisti che risultano idonei ricevono l’attestato di formazione/abilitazione, che dura 5 anni.
Il rinnovo serve ad aggiornare l’operatore sulle possibili modifiche apportate dalla legge e abilita lo stesso all’utilizzo del mezzo per altri 5 anni.
I mezzi meccanici per cui è obbligatorio il patentino
I mezzi meccanici per il cui utilizzo è previsto il patentino sono:
- – Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- – Gru a torre
- – Gru mobile
- – Gru per autocarro
- – Pompa per calcestruzzo
- – Autobetoniera
- – Macchine fresatrici, finitrici e rulli
- – Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- – Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/ora, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate a usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in un contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
- – Macchine movimento terra:
1) escavatori idraulici;
2) escavatori a fune;
3) pale caricatrici frontali;
4) terne;
5) autoribaltabile a cingoli.
N.B.In caso di mancata formazione è prevista la sanzione (per il datore di lavoro/lavoratore autonomo) in base all’art. 55 comma 5 lettera c del D.Lgs 81/08 (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro).